Statuto del GNB

COSTITUZIONE E SCOPI

1. Costituzione. È costituita un’associazione scientifico-culturale senza scopi di lucro denominata: GNB – GRUPPO NAZIONALE DI BIOINGEGNERIA.

2. Finalità dell’associazione. L’associazione ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese alla promozione, al patrocinio e al coordinamento di studi, ricerche, dibattiti aventi per oggetto la bioingegneria.

Il GNB ha la missione di rappresentare la comunità scientifica nazionale che si riconosce nella bioingegneria presso i soggetti partner o portatori di interessi quali i Ministeri, le università e gli enti di ricerca, il sistema sanitario nazionale, il tessuto industriale e imprenditoriale, la comunità scientifica internazionale.

3. Provvedimenti per il raggiungimento dei fini. Il GNB persegue gli scopi per cui è stata costituita nei modi seguenti:

  • Coordinando la formazione universitaria nel campo della Bioingegneria e dell’Ingegneria Biomedica.
  • Stimolando le ricerche nel settore, anche attraverso progetti congiunti e mediante l’istituzione di borse e premi di studio
  • Promuovendo la conoscenza della bioingegneria e delle sue applicazioni presso la società civile.
  • Favorendo i contatti fra il mondo della ricerca accademica e quello industriale.
  • Patrocinando o curando direttamente la pubblicazione di periodici e di libri anche con accordi con case editrici.
  • Organizzando in Italia e all’estero, anche in cooperazione con organismi affini, riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili.
  • Promuovendo la partecipazione italiana a iniziative internazionali nel settore.
  • Promuovendo i contatti con associazioni nazionali o internazionali che abbiano interessi affini.
  • Creando al proprio interno gruppi specialistici permanenti o finalizzati.
  • Creando sezioni locali.

4. Patrimonio. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di ammissione degli associati, dalle quote associative annuali ed integrative per eventi o iniziative particolari da versarsi dagli associati, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all’art. 2, dai proventi derivanti da pubblicazioni, convegni, riunioni e servizi comunque forniti ai soci.

5. Sede e durata del GNB. Il domicilio legale e la sede del GNB sono fissati c/o Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano. La durata dell’associazione è illimitata.

ASSOCIATI

6. Membri dell’associazione. I soci possono essere:

(a) Soci Fondatori; (b) Soci Onorari; (c) Soci Collettivi; (d) Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori tutti i soci intervenuti all’Assemblea Costituente dell’associazione; sono considerati soci fondatori anche coloro che abbiano fatto pervenire al Consiglio Direttivo la loro richiesta di adesione all’associazione entro la data della prima assemblea ordinaria e sotto condizione che il Consiglio Direttivo abbia accettato tale richiesta. In sede di prima costituzione l’elezione degli organismi sociali viene fatta direttamente dagli intervenuti all’assemblea costituente.

Possono essere ammessi come Soci Onorari, su invito del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea Ordinaria, quanti abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell’associazione ed accettino tale invito.

Possono essere ammessi su delibera del Consiglio Direttivo come Soci Collettivi Enti, Società interessati agli scopi e alle attività del GNB e che svolgano qualificata attività nel campo della bioingegneria e delle sue applicazioni.

Sono Soci Ordinari persone fisiche che, per la loro formazione scientifica e tecnica, o per la loro esperienza aziendale, o per la loro attività professionale attuale o futura sono interessati agli scopi del GNB e facendo richiesta scritta di adesione dichiarino di condividerne le finalità e si impegnino a contribuire al loro raggiungimento nel rispetto delle norme del presente statuto.
Tutti i soci hanno diritto a un voto se in regola con il pagamento delle quote sociali.

7. Ammissione degli associati. Tutti i soci devono essere ammessi su delibera del Consiglio Direttivo. Le richieste di ammissione all’associazione pervenute pagando la quota in concomitanza con la partecipazione ad un convegno o corso, verranno valutate nella successiva riunione del Consiglio Direttivo. A valle dell’approvazione i nuovi soci avranno diritto di partecipare alle iniziative del GNB. In caso di mancata approvazione, la quota versata verrà restituita al richiedente entro mesi 6.

8. Diritti e doveri degli associati. Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci nei rapporti sociali sono tenuti a osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le altre disposizioni che gli organi del GNB emanassero per disciplinare le sue attività. I soci sono tenuti a versare la quota annuale di associazione e le eventuali quote integrative di cui all’Art.4 nei modi, nei termini e nella misura all’uopo stabilita dal Consiglio Direttivo. Condizioni economiche particolari potranno essere previste per il pagamento della quota di iscrizione annuale ed integrativa degli studenti e dei Soci Onorari. I soci hanno la facoltà di partecipare o collaborare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’associazione. Il recesso dei soci e i motivi di esclusione sono regolati a norma dell’articolo 24 del Codice Civile salvo quanto stabilito ai successivi art. 9, 10 e 11.

9. Dimissioni. L’associato che vuole cessare di far parte dell’associazione deve inviare al Consiglio Direttivo una lettera di dimissioni. Le dimissioni hanno corso dal primo giorno dell’esercizio sociale successivo. Le dimissioni possono avere corso immediato qualora siano presentate entro un mese dalla data di notifica al socio di una variazione delle quote sociali, ma non danno comunque diritto ad alcun rimborso sulle quote già pagate precedentemente. Il socio dimissionario potrà rientrare in qualunque momento a far parte dell’associazione.

10. Radiazione. L’associato può essere radiato dall’associazione quando abbia intenzionalmente contravvenuto alle norme dello Statuto o alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, quando svolga o appoggi attività in contrasto con i fini dell’associazione o quando tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dell’associazione. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato, con il voto favorevole di due terzi dei suoi membri.

11. Cancellazione. La cancellazione dell’associato dall’associazione ha luogo per morte, dimissioni, radiazione, morosità dello stesso nel pagamento delle quote sociali nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o, se Soci Collettivi, per cessazione dell’Ente o Società.

12. Perdita dei diritti e intrasferibilità degli stessi. L’associato che cessa di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto derivante dalla sua precedente appartenenza alla stessa associazione. La qualità di associato non è trasferibile ne’ per atto fra vivi, ne’ per causa di morte. Gli associati e i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e quindi in caso di recesso dall’associazione per dimissioni, cancellazione o radiazione non possono pretendere alcunché dall’associazione, ne’ pretendere la restituzione dei contributi versati.

ORGANI GENERALI

13. Organi dell’associazione. Sono organi generali dell’associazione:

  • l’Assemblea Generale dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • il Tesoriere;
  • Il Segretario

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

14. Assemblea Generale – Composizione e verbalizzazione. L’Assemblea Generale è formata da tutti i soci aventi diritto al voto. I soci aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio. Delle deliberazioni dell’Assemblea si fa constare con apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

15. Assemblea Generale – Convocazione. L’Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all’anno entro 180 giorni dalla data di chiusura del rendiconto annuale di gestione e comunque quando questi lo ritenga necessario; l’Assemblea inoltre può essere convocata quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, ora e luogo della riunione (comunque in Italia) tanto in prima quanto in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno, e l’ordine del giorno. L’avviso deve essere diramato a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea tramite email.

16. Assemblea Generale – Validità e compiti. L’Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione è valida quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti espressi.

I compiti dell’Assemblea Generale Ordinaria sono:

  • dare direttive per l’attività del GNB;
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • procedere all’esame ed approvazione, a voto palese, del rendiconto annuale della gestione sociale e del bilancio preventivo.

17. Votazioni. Le votazioni per le cariche sociali possono svolgersi con modalità elettronica o con modalità convenzionale durante l’Assemblea ordinaria. In ogni caso, le candidature, che possono essere avanzate da qualsiasi associato avente diritto al voto, devono essere fatte pervenire almeno tre giorni prima della data delle votazioni.

18. Assemblea Straordinaria. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata con le stesse regole stabilite per l’Assemblea Ordinaria per deliberare sulle modifiche al presente Statuto e sullo scioglimento dell’associazione. L’Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e in terza convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

19. Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri, di cui almeno due Professori ordinari, due Professori associati, un Ricercatore universitario, anche a tempo determinato, un Ricercatore di ruolo, afferente a un Ente pubblico di ricerca. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni per un massimo di due mandati per ciascun membro. Il Presidente uscente rimane membro di diritto del Consiglio Direttivo per un mandato con ruolo consultivo. Nel caso un membro del Consiglio Direttivo cambi di ruolo durante il triennio rimane comunque in ruolo fino alla fine del mandato.

20. Consiglio Direttivo – Convocazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’associazione tutte le volte che lo ritenga utile, redigendo per ciascuna seduta processo verbale. Può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve avere luogo entro un mese dalla richiesta. L’avviso di convocazione deve essere diramato per posta elettronica a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può farsi almeno tre giorni prima della seduta.

21. Compiti di Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali, compresa la stesura di eventuali Regolamenti. Esso ha tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione con facoltà di conferire deleghe e procure totali o parziali agli altri organi generali dell’associazione e ai membri del Consiglio. A esso spetta in particolare:

  • nominare al suo interno, a maggioranza relativa, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • promuovere la costituzione di gruppi di lavoro specialistici e di categoria, definendone i compiti e nominando i relativi coordinatori;
  • deliberare ogni anno le quote sociali;
  • assolvere ai compiti di cui ai precedenti art. 7, 10 e 11;
  • redigere il rendiconto annuale della gestione da presentare all’Assemblea Generale Ordinaria;
  • vigilare sull’osservanza del presente Statuto.

Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria e del Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale del GNB con facoltà di delega al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti, in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Tesoriere cura l’amministrazione, svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione del GNB. Il Segretario agisce come Segretario del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente e il Vice Presidente nell’adempimento dei propri compiti, cura l’organizzazione e il coordinamento di tutta l’attività dell’associazione.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario del GNB, scelto fra i Soci onorari. Il Presidente onorario ha un ruolo di rappresentanza con compiti di sostegno e promozione delle attività del GNB, in coordinamento e collaborazione con il Presidente e con il Consiglio direttivo.

22. Consiglio Direttivo – Validità. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno un quarto più uno dei suoi componenti e comunque non meno di tre. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Tali decisioni, purché riferentisi ad argomenti contenuti nell’ordine del giorno, rappresentano a tutti gli effetti la posizione ufficiale del Consiglio Direttivo. Il Consigliere può delegare ad assistere al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, un socio di sua fiducia che non contribuisce a formare il numero legale.

23. Consiglio Direttivo – Riunioni telematiche. È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con i consiglieri che intervengono collegati con tecnologia multimediale, alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

  • che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni,
  • che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione,
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera formalmente svolta presso il luogo ove interviene il Presidente.

24. Esercizi annuali. Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà, entro 150 giorni, il rendiconto dell’esercizio trascorso e un bilancio preventivo per quello prossimo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo stesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

26. Utili e avanzi di gestione. E’ fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

27. Cariche sociali. Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo dà le dimissioni o decade in virtù degli articoli 10 e 11, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Nel caso invece sia impedito a svolgere in modo permanente le sue funzioni il presidente, il vicepresidente, o il segretario, il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri un sostituto che resta in carica fino al compimento del mandato. Qualora il Consiglio Direttivo scenda sotto il numero di cinque membri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea generale entro un mese per rinnovare le cariche sociali.

28. Presidenza delle sedute. Nell’Assemblea Generale e nelle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora risultino assenti le persone statutariamente destinate a presiederle, provvederanno i presenti a eleggere un Presidente sostitutivo che assumerà tutti i poteri del Presidente statutario.

29. Verbali. Delle riunioni degli organismi sociali dovrà essere tenuto regolare verbale ad opera del segretario, da mettere a disposizione sul sito Web dell’associazione.

SCIOGLIMENTO

30. Modalità dello scioglimento. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ALTRO

31. Altro. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.